Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
  A norma dell'art. 15, connna 5,  della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella Gazzetta  Ufficiale del 26  febbraio 1998 si  procedera' alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  1. In attesa degli accertamenti  di cui all'articolo 2, gli importi
trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il
periodo  di  produzione  lattiera   1996-1997  devono  essere,  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
restituiti ai  produttori, con  gli interessi legali  maturati, nella
misura   dell'80   per   cento  degli   importi   predetti,   dandone
comunicazione  all'AIMA  e  al  Ministero  del  tesoro.  Le  garanzie
fideiussorie  surrogatorie del  prelievo,  prestate  per il  medesimo
periodo,  devono essere  liberate nella  medesima percentuale.  Resta
fermo   l'obbligo   dei   produttori  al   pagamento   del   prelievo
supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione
della compensazione nazionale.
  2. Le restituzioni di cui al comma  1 (( non sono effettuate )) nei
confronti  dei produttori  che non  hanno sottoscritto  i modelli  L1
senza  presentare dichiarazione  di  contestazione  oppure che  hanno
sottoscritto  modelli L1  privi dell'indicazione  dei capi  bovini da
latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione
straordinaria  dei  capi bovini  da  latte  effettuata ai  sensi  del
decreto-legge 19 maggio 1997,  n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n.  228, o risultano non incrociabili con
la rilevazione stessa.
  3.  Limitatamente  al  periodo  1997-1998 ed  in  deroga  a  quanto
disposto dall'articolo 5, commi 3 e  4, della legge 26 novembre 1992,
n. 468, gli acquirenti di latte bovino (( restituiscono ai produttori
l'intero  importo trattenuto  a titolo  di prelievo  supplementare ))
relativo alla parte di quota  B ridotta al produttore dall'articolo 2
del  decreto-legge   23  dicembre  1994,  n.   727,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 24  febbraio  1995,  n. 46,  ((  nonche'
l'importo  relativo agli  esuberi conseguiti  da produttori  titolari
esclusivamene di quota A nei limiti  del 10 per cento della medesima.
))  Le somme  trattenute in  eccesso rispetto  a quanto  disposto dal
precedente periodo sono, entro ((  dieci giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  ))
restituite ai  produttori con gli  interessi legali maturati.  Per le
consegne  che oltrepassano  il  suddetto  ammontare, l'acquirente  e'
tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta
fermo   l'obbligo   dei   produttori  al   pagamento   del   prelievo
supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione
della  compensazione  nazionale.  A  tal  fine  gli  acquirenti  sono
autorizzati  a trattenere  nel periodo  1998-1999, con  gli interessi
legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate.
((  3-bis.  Le somme trattenute a titolo di prelievo               ))
(( supplementare, a partire dal periodo 1995-1996, finche'         ))
(( permangono nella disponibilita' dell'acquirente, sono           ))
(( produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al ))
(( produttore entro il medesimo termine di cui all'articolo 3,     ))
(( comma 3.                                                        ))
  4.  Le somme  dovute  a  titolo di  prelievo  supplementare per  il
periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati,
su quelle trattenute per i  periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in
caso di insufficienza, sulle  consegne relative al periodo 1998-1999.
In  tal  caso,  gli  acquirenti sono  tenuti  al  relativo  immediato
versamento.  Qualora  non sia  possibile  eseguire  tale recupero,  o
questo  sia  insufficiente, si  procede  all'iscrizione  a ruolo  del
debito residuo  di ciascun  produttore secondo le  modalita' previste
dalla legislazione tributaria.
((  4-bis.  La validita' delle garanzie fideiussorie               ))
(( surrogatorie del prelievo prestate per conto dei produttori per ))
(( il periodo 1995-1996 e', a richiesta, prorogata, alle medesime  ))
(( condizioni pattuite, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano    ))
(( intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale   ))
(( dell'obbligato principale.                                      ))