Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, connna 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1998 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. 2. Le restituzioni di cui al comma 1 (( non sono effettuate )) nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa. 3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino (( restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare )) relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, (( nonche' l'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamene di quota A nei limiti del 10 per cento della medesima. )) Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono, entro (( dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )) restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente e' tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate. (( 3-bis. Le somme trattenute a titolo di prelievo )) (( supplementare, a partire dal periodo 1995-1996, finche' )) (( permangono nella disponibilita' dell'acquirente, sono )) (( produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al )) (( produttore entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, )) (( comma 3. )) 4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999. In tal caso, gli acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalita' previste dalla legislazione tributaria. (( 4-bis. La validita' delle garanzie fideiussorie )) (( surrogatorie del prelievo prestate per conto dei produttori per )) (( il periodo 1995-1996 e', a richiesta, prorogata, alle medesime )) (( condizioni pattuite, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano )) (( intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale )) (( dell'obbligato principale. ))